LEGGE REGIONALE N. 12 DEL
5-07-1996
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IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO |
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Titolo III
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(Studenti portatori di handicaps)
1. Sono previsti interventi, sia individuali che collettivi,
rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di
favorire il superamento delle difficoltà conseguenti.
2. Gli interventi riguardano l' eliminazione di barriere
architettoniche per facilitare l' accesso ai servizi previsti
per il diritto agli studi universitari, l' assegnazione di
sussidi didattici speciali, l' organizzazione di appositi servizi
di trasporto e di assistenza individuale. Tali interventi
possono essere attuati attraverso l' erogazione diretta dei
servizi o sotto forma di concorso finanziario.
3. Sarà comunque, prevista una riserva di alloggi in
favore degli studenti portatori di handicaps.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo, l' EDISU
promuove opportuni rapporti di collaborazione con i Comuni
di provenienza degli studenti stessi e con enti e
associazioni che abbiano tra i loro fini statutari il supporto
ai soggetti portatori di handicaps.
5. Gli interventi di cui al presente articolo saranno
finanziati con apposito fondo da inserire nel bilancio degli
EDISU, il cui ammontare sarà stabilito annualmente dalla
regione, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, in
sede di approvazione del piano annuale di cui al successivo
art. 35.
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