LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 5-07-1996
REGIONE PUGLIA

<< DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 75
del 16 luglio 1996

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 7 del 1997 Articolo 32

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 14 del 1998 Articolo 68

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge

Titolo III
TIPOLOGIA DEI SERVIZI

ARTICOLO 30

 (Studenti portatori di handicaps)
 1.  Sono previsti interventi, sia individuali che collettivi,
rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di
favorire il superamento delle difficoltà  conseguenti.
  2.  Gli interventi riguardano l' eliminazione di barriere
architettoniche per facilitare l' accesso ai servizi previsti
per il diritto agli studi universitari, l' assegnazione di
sussidi didattici speciali, l' organizzazione di appositi servizi
di trasporto e di assistenza individuale.  Tali interventi
possono essere attuati attraverso l' erogazione diretta dei
servizi o sotto forma di concorso finanziario.
  3.  Sarà  comunque, prevista una riserva di alloggi in
favore degli studenti portatori di handicaps.
  4.  Per gli interventi di cui al presente articolo, l' EDISU
promuove opportuni rapporti di collaborazione con i Comuni
di provenienza degli studenti stessi e con enti e
associazioni che abbiano tra i loro fini statutari il supporto
ai soggetti portatori di handicaps.
  5.  Gli interventi di cui al presente articolo saranno
finanziati con apposito fondo da inserire nel bilancio degli
EDISU, il cui ammontare sarà  stabilito annualmente dalla
regione, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, in
sede di approvazione del piano annuale di cui al successivo
art. 35.

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